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La riforma della giustizia del PD

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La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 17/05/2021, 20:27

La riforma della giustizia del PD è particolarmente interessante per quel che riguarda la giustizia riparativa i riti alternativi l'informatizzazione e la possibilità del processo in videoconferenza.Queste misure permettono molto di deflazionare il processo.In seguito si parla di csm della riforma del suo sistema elettorale,per ex a collegi con primarie,possono fare parte del csm anche non magistrati cosa in linea con la costituzione,sono previsti poi metodi meritocratici per i componenti dei vari organi interni.La prescrizione appare alquanto confusa con tempi che si ampliano o diminuiscono.La prescrizione per la certezza del diritto deve avere tempi fissi già predifiniti e parte dal momento in cui il reato viene scoperto e non dal momento in cui è commesso,se è trascorso troppo tempo in cui il reato è stato commesso cade in prescrizione in modo antecedente alle indagini preliminari e per evitare le cause dilatorie delle parti è il giudice che concede la pausa dilatoria richiesta dalle parti solo se esistono delle richieste valide,questo al fine di evitare che per l'eccesso di pause dilatorie il processo superi il tempo massimo dopo il quale scatta la prescrizione.Altro punto critico è solo il primo grado se si è innocenti in questo caso possono vincere imputati facoltosi che possono permettersi i legali più capaci e preparati.Si parla infine di alta corte?ma che cosa è il poliboreau del comitato centrale?la costituzione non lo prevede
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 17/05/2021, 21:32

Ad ex si può pensare che a seguito di richiesta di pausa dilatoria delle parti e concessa dal giudice,il tempo della prescrizione si interrompe per un periodo pari alla durata della pausa dilatoria cioè in questo periodo la prescrizione non scorre,ma si ferma
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 18/05/2021, 12:28

Non esiste l'inescusabile negligenza se un magistrato deve gestire troppe cause.La falla la troviamo nella prescrizione in base al quale parte dal momento in cui il reato è commesso e non nel momento in cui è accertato e dal momento che la prescrizione parte dal momento in cui il reato è stato commesso questa è già in fase di avanzamento e nel momento in cui si istruisce il processo i tempi processuali non arrivano a conclusione prima del termine di prescrizione ma dopo per cui vanno in prescrizione.Questa possibilita che il processo vada in prescrizione non fa' preferire il patteggiamento e la giustizia riparativa perché dal momento che si sa che il processo và in prescrizione è meglio andare a processo e quindi i processi non si deflazionano ma aumentano e aumenta il carico di lavoro dei magistrati.La prescrizione se si interrompe per un tempo pari alla dilazione richiesta le parti la richiederanno solo se è utile è necessaria dal momento che la prescrizione trasla nel tempo e quindi non c'è possibilità che il processo vada in prescrizione di conseguenza è deflazionano anche il ricorso al secondo e terzo grado di giudizio per cercare di fare scattare la prescrizione.In una prescrizione che parte dal momento in cui viene scoperto il reato è normale che ci siano reati gravi inprescrittibili,la prescrizione antecedente al processo vale solo per quelli meno gravi.Naturale che si possono diminuire anche i tempi del terzo grado in Cassazione per fare un processo dalla durata ragionevole ma il terzo grado deve esserci
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 18/05/2021, 13:36

La prescrizione potrebbe scattare solo in caso di insufficienza di prove.In mancanza di un limite alla prescrizione si potrebbe impiegare un tempo illimitato nella ricerca delle prove lasciando il cittadino nel labirinto della giustizia per un tempo illimitato perché il primo grado di un processo non giunge ad una conclusione e dura un tempo illimitato
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 19/05/2021, 11:45

Il parlamento non può stabilire quali reati perseguire e quali lasciare da parte perché esiste l'obbligatorietà dell'azione penale e verrebbe meno l'indipendenza dell'ordine giudiziario.Sulla prescrizione i cinquestelle pare ancora che non riescano ad uscire dal limbo in cui li ha relegati la riforma Bonafede ma siamo prossimi.La ex riforma Orlando anche è pasticciata serve una prescrizione che abbia tempi fissi e che parta dal momento in cui il reato viene scoperto e non dal momento in cui e avvenuto.Il PD potrebbe dire vogliamo tempi fissi i pentastelle allora potrebbero dire si và bene ma alle nostre condizioni,la prescrizione deve partire dal momento in cui il reato viene scoperto e non dal momento in cui avviene e deve fermarsi ad ogni pausa dilatoria per un tempo pari alla pausa dilatoria.La distinzione fra assolti e condannati non ha nessun senso soprattutto alla luce del precetto costituzionale che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e riguarda sia la parte lesa che gli imputati.Sull'ergastolo ostativo non lo so.Sull'azione disciplinare ai magistrati sono sufficenti le regole attuali si viene giudicati in un collegio differente da quello in cui si è esercitata la funzione,la nostra costituzione diffida dalle giurie popolari e dalle alte corti.Per la prescrizione che parte dal momento in cui il reato viene scoperto sono imprescrittibili i reati gravi i reati meno gravi invece vanno in prescrizione ante man mano il tempo in cui sono stati commessi si allontana ad ex non si può punire un reato lieve avvenuto dieci anni prima anche perché le prove possono disperdersi ed è trascorso troppo tempo non si ha più interesse a perseguire quel reato solo qui nei tempi il parlamento può stabilire quali reati perseguire e quali no se un reato lieve è stato commesso dieci anni fa' non è più perseguibile cade in prescrizione,questo può deflazionare il processo insieme alla giustizia riparativa e ai riti alternativi nonché l'informatizzazione degli uffici giudiziari e processi dove necessario in videoconferenza
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 19/05/2021, 12:55

Il parlamento non può stabilire quali reati perseguire e quali no attraverso una classificazione legata alla natura del reato può solo stabilire quali reati perseguire e quali no in base alla gravità del reato e al tempo in cui sono avvenuti.I reati gravi sono inprescrittibili a prescindere da quale sia il momento in cui sono avvenuti i reati lievi commessi molto tempo prima la loro scoperta possono cadere in prescrizione.Ad ex un reato lieve scoperto ma avvenuto dieci anni prima và in prescrizione esiste cioè una seconda prescrizione antecedente al processo che è di dieci anni
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Per ex nel 2016 uno si è fregato delle merendine al supermercato,in quale anno siamo?siamo nel 2021 e sono trascorsi 5 anni.Il reato è prescritto perché la data in cui è stato scoperto ha superato il tempo di prescrizione di 5 anni perché il reato è stato commesso nel 2016
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 19/05/2021, 18:35

La separazione delle carriere si può fare a costituzione invariata agendo sulle norme dell'ordinamento giudiziario e dal momento che il csm assicura l'indipendenza dell'ordine giudiziario è "ineliminabile" la sua funzione unitaria ma rimarrebbe il problema di come bilanciare il potere della pubblica accusa che culturalmente in assenza di interazione con il giudice terzo e imparziale deve rimanere legata alla ricerca della verità per evitare che cerchi di essere un'agente pubblico che fa condannare un'imputato anche se è innocente cioè in questa figura è insito il pericolo della spettacolarizzazione di un processo su di un'imputato.La separazione delle carriere in previsione della presenza di un plenum deve evitare conflitti di interessi.L'elezione del plenum e degli organi interni al csm possono avvenire contestualmente e i componenti del plenum non possono essere gli stessi che presiedono gli organi della magistratura inquirente e giudicante all'interno del csm dal momento che il plenum trasferirebbe a questi organi funzioni come promozioni,trasferimenti e sanzioni disciplinari.La elezione degli organi interni della magistratura inquirente e giudicante può esserci attraverso il recupero dei migliori perdenti nell'elezione del plenum.Al plenum rimarrebbero funzioni persuasive come giudizi di merito sulle leggi del parlamento senza che questo sia obbligato a dare seguito per la separazione dei poteri,giudizi di merito sul comportamento di membri appartenenti alla pubblica accusa e di membri facenti parte di giudici terzi e imparziali.Ad ex non è solo il ministro della giustizia che può proporre al plenum un procedimento disciplinare senza alcun obbligo per il plenum di dargli seguito,ma anche il plenum può proporre un provvedimento disciplinare di un membro operante della pubblica accusa,ad ex in caso di spettacolarizzazione o nel caso non ricerchi la verità cercando le simpatie pubbliche,senza che l'organo interno della magistratura inquirente sia obbligato a dargli seguito.Nel caso della separazione delle carriere ci sarebbe il passaggio completo al modello adversary
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 20/05/2021, 7:49

La riforma della della separazione delle carriere delle camere penali è pericolosa perché porta il pubblico ministero sotto l'influenza dell'esecutivo i cittadini non sarebbero più uguali davanti alla legge il nostro modello garantista sarebbe travolto è sufficente leggere per capire.La separazione delle funzioni si può fare a costituzione invariata quindi proteggendo l'indipendenza del pubblico ministero.Se si separano le funzioni non c'è più l'influenza del giudice sul pubblico ministero nell'analisi delle prove e il modello diventa completamente accusatorio cioè adversary,ma bisogna intervenire sulla formazione culturale del pubblico ministero per colmare eventuali deficit che nascono dalla eliminazione dell'interazione con il giudice è necessario cioè superare l'esame di diritto penale per poter fare il concorso.Per le assegnazioni promozioni trasferimenti sanzioni disciplinari non serve fare due csm separati ma basta attivare procedure differenziate nel plenum
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 20/05/2021, 9:18

Il plenum si compone per due terzi di appartenenti all'ordine giudiziario per un terzo di membri laici del parlamento.Gli organi interni per pm e giudici possono comporsi per la categoria inquirente per due terzi di pm e per un terzo di membri laici del parlamento presi dai membri eletti nel plenum la stessa cosa è per l'organo che riguarda la magistratura giudicante,due terzi di giudici un terzo dai membri laici del parlamento presi dai membri eletti nel plenum ed hanno competenza ambedue in materia di promozioni trasferimenti sanzioni disciplinari per pm e giudici.La separazione netta delle funzioni e l'accresciuta competenza culturale per chi fa il concorso nella magistratura inquirente in diritto penale in cambio della eliminazione della interazione giudice,pm.I due organi devono riflettere la composizione percentuale del plenum,due terzi,un terzo
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Re: La riforma della giustizia del PD

Messaggioda Robyn il 20/05/2021, 11:55

Accusa e difesa nel modello adversary devono stare su un piano di parità.La polizia giudiziaria che accede per concorso nell'amministrazione della giustizia è di conseguenza indipendente e può svolgere una funzione di temperamento dell'accusa.L'accusa si avvale della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari di conseguenza la polizia giudiziaria alla conclusione delle indagini preliminari trascrive su un fascicolo l'esito delle indagini in cui oltre ad elementi di colpevolezza introduce elementi che possono provare in tutto o in parte l'innocenza dell'imputato e deposita il fascicolo in cancelleria le cui informazioni sono inaccessibili,successivamente ne trasmette una copia all'accusa che a questo punto non può nascondere elementi di verità nella fase processuale.Il giudice può accedere al fascicolo della cancelleria solo quando le prove dell'accusa sono svelate in fase processuale fino a quel momento il giudice non sa nulla e può accedere al fascicolo della cancelleria solo dopo il disvelamento delle prove da parte dell'accusa
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