da Robyn il 23/10/2017, 20:31
Pare che la chiarezza già l'abbia fatta la corte costituzionale.Esistono materie di competenza esclusiva dello stato e materie concorrenti delegate alle regioni dove però lo stato può intervenire per fissare principi generali soprattutto quando si manifestano legislazioni arlecchino,che abbiano aspetto incostituzionale,e per evitare che a livello locale si blocchino infrastrutture di interesse strategico nazionale.Però c'è una certa confusione perche alcune materie esclusive sono riportate anche come materie concorrenti per ex sù ambiente e istruzione.Allora l'art 116 può correggere questa confusione delegando per alcuni aspetti l'organizzazione della giustizia di pace,alcuni aspetti istruzione e ambiente alle regioni mantenendo però il principio di supremazia,cioè non si è obbligati ad intervenire con il principio di supremazia ma all'occorrenza il parlamento può farlo.Il trasferimento di competenze di cui all'art 116 deve valere per tutte le regioni a statuto ordinario per avere chiarezza.Per quel che riguarda la tassazione all'art 119 i comuni le città metropolitane e le regioni possono stabilire tasse proprie secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,con la quale soddisfare interamente le competenze loro attribuite,quindi questo và trasformato in principio di federalismo fiscale.Allo stesso articolo 119 lo stato può stabilire un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale quindi federalismo fiscale solidale.All'articolo 114 Roma è la capitale della Repubblica.La legge dello stato disciplina il suo ordinamento,cioè sono i fondi aggiuntivi per Roma Capitale
Locke la democrazia è fatta di molte persone